Proroga al 16 gennaio 2024 per il II acconto Irpef in scadenza il prossimo 30 novembre

Proroga al 16 gennaio 2024 per il II acconto Irpef in scadenza il prossimo 30 novembre . Definite le condizioni che consentono di usufruire del differimento precisando che il rinvio riguarda anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi

Con la circolare n. 31, siglata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, l’Amministrazione finanziaria fornisce i chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (decreto “Anticipi”).

La norma richiamata prevede, per il solo periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF 2023
  • la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024.

L’Agenzia toglie i dubbi in merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura, precisando che possono usufruire del differimento del versamento i contribuenti che, contestualmente, siano:

  • titolari di partita Iva
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.

Con riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale è specificato che il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori.

La circolare precisa, inoltre, che rientra nel rinvio anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi.

Restano, invece, esclusi dalla proroga:

  • le persone fisiche non titolari di partita Iva
  • le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di 170mila euro, afferma, inoltre, il documento di prassi, occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi di cui all’articolo 85 del Tuir.

In relazione all’impresa familiare e all’azienda coniugale, l’Amministrazione evidenzia che, ai fini della verifica del superamento della soglia, debba farsi riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi delle stesse.
Qualora la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Per quanto concerne le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 (dovendosi tener conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, di quelle i cui corrispettivi siano oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica). Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione Iva.



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