DETRAZIONI 2023 PER CARICO FAMILIARI

Una tra le più importanti detrazioni fiscali IRPEF di cui possono beneficiare i contribuenti è quella che riguarda i familiari a carico.      Sono considerati fiscalmente “a carico” del contribuente i familiari conviventi, ovvero:

  • Il coniuge;
  • I figli: tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico, restano in vigore solo le detrazione per i figli di uguale o superiore a 21 anni. L’assegno unico ha assorbito quasi del tutto le detrazioni per i figli a carico;
  • Altri familiari conviventi.

Per ottenere la detrazione, ovvero la riduzione del carico fiscale IRPEF è necessario che i familiari abbiamo percepito redditi (imponibili IRPEF) inferiori ad una soglia stabilita dal TUIR. Al verificarsi di queste condizioni, che vedremo in dettaglio di seguito, è possibile fruire in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o 730)di un vantaggio fiscale.

La detrazione fiscale spetta se i familiari detengono un reddito non superiore ai 2.840,51 euro (compresi gli oneri deducibili). Per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di 4.000 euro di reddito annuo. Come detto, al verificarsi di queste condizioni puoi avere diritto ad una detrazione dall’IRPEF forfettaria relativa ai familiari a carico. In questo articolo voglio mostrarti le istruzioni per beneficiare della detrazione IRPEF per Familiari a Carico. In particolare mi occuperò di:

  • Detrazione IRPEF per coniuge a carico;
  • Detrazione IRPEF per figli a carico (da conciliare con le disposizioni legate all’assegno unico ed universale per i figli);
  • Infine, la detrazione IRPEF per altri familiari a carico.

A partire dall’entrata in vigore dell’assegno unico, 1° marzo 2022, sono state assorbite quasi completamente le detrazioni per figli a carico, oltre ad altre forme di sostegno per le famiglie come l’assegno familiare, il premio nascita e l’assegno per chi ha tre figli minori. Pertanto, dobbiamo tenerne di conto nella compilazione della dichiarazione dei redditi 2023 in particolare, nel modello 730/2023.

In questo contesto occorre tenere in considerazione che le modifiche che riguardano la disciplina delle detrazioni per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per i figli. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 46/2021 l’introduzione dell’assegno unito determina la soppressione di alcune misure a sostegno delle famiglie:

  • Assegni per il nucleo familiare;
  • Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
  • Bonus bebè;
  • Premio alla nascita;
  • Detrazioni IRPEF di cui all’art. 12 del TUIR.

L’assegno unico e universale per i figli entrato in vigore dal 1° marzo 2022 è erogato dall’INPS dietro presentazione di specifica istanza. Detto questo, in relazione all’introduzione dell’assegno unico per i figli:

  • Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
  • Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, che siano disabili, sono applicabili in aggiunta all’assegno unico per figli di età pari o superiore ai 21 anni. Tuttavia sono abrogate le maggiori detrazioni previste per figli a carico disabili.

Quindi, dal 1° marzo 2022 resta in vigore soltanto la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio se di età uguale o superiore a 21 anni. La detrazione spetta anche per i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a partire dal mese in cui compiono 21 anni.

Ai sensi dell’art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni (art. 1 co. 252 – 253 della Legge n. 205/2017). Per operare la verifica della soglia per familiari a carico devi considerare  il reddito complessivo. A questo valore devono essere aggiunti anche eventuali redditi di impresa o da lavoro autonomo assoggettati ad imposta sostitutiva (regime forfettario). Inoltre, devi considerare anche la quota esente legata al lavoro dipendente prestato in zone di frontiera (frontalieri) da parte di soggetti residenti. Concorre alla determinazione della soglia anche il reddito fondiario assoggettato a cedolare seccasulle locazioni. Devono inoltre essere considerati (Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E/2008 § 2 e n. 26/E/2015 § 16):

  • Il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, se non è soggetta ad IMU;
  • Il 50% del reddito dell’immobile non locato, assoggettato ad IMU, ma situato nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale.

Per la determinazione del reddito valevole per l’agevolazione, non devono essere presi in considerazione le seguenti tipologie di reddito:

Classici esempi di redditi esenti sono:

  • Le borse di studio, di dottorato, i corsi di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • Gli assegni di ricerca conferiti dalle università e dagli enti pubblici e dalla istituzioni di ricerca;
  • Le borse di studio Erasmus, e le somme corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
  • Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
  • Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
  • Pensione di invalidità per cause di servizio; indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • Assegno di maternità per la donna lavoratrice; rendite Inail, etc;


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