NOVITÀ BONUS PRIMA CASA 2023

Il Decreto Milleprorpghe 2023 allunga i termini per mantenere le agevolazioni prima casa con una nuova proroga.
In particolare sono slittati i termini per:

  • il trasferimento della residenza della propria abitazione, da 18 a un massimo di 37 mesi;
  • riacquistare la casa dopo l’alienazione dell’immobile acquistato con il bonus prima casa, e completare il passaggio di proprietà, da un anno a un massimo di 2 anni e 7 mesi;
  • ottenere un credito d’imposta, in caso di riacquisto dell’immobile, a favore del nuovo acquirente, se di una prima casa, entro un anno.

L’agevolazione per l’acquisto della prima casa consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni. L’agevolazione comporta, infatti, una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell’IVA.

Quando si acquista un immobile si può beneficiare di questa agevolazione a condizione che si trasferisca la propria residenza nell’immobile acquistato come casa di abitazione entro 19 mesi dall’acquisto. Ci sono anche altri requisiti da rispettare e se non vengono rispettati entro un determinato periodo si perdono le agevolazioni avute nell’acquisto della prima casa. Il Decreto Milleproroghe ha previsto una proroga retroattiva.

La ratio normativa legata all’agevolazione prima casa è senza dubbio quella di stimolare i trasferimenti nel mercato immobiliare. Negli ultimi anni il mercato immobiliare abitativo è relativamente fermo.
Gli unici movimenti significativi si registrano soltanto sul mercato del nuovo.

Per questo motivo l’Agevolazione Acquisto Prima Casa può essere un’opportunità da sfruttare.

In particolare, le riduzioni delle imposte indirette sull’acquisto della prima casa sono le seguenti:

  • L’imposta di registro, o in alternativa l’IVA vengono applicate in misura ridotta:
    • 2% per l’imposta i registro e
    • 4% per l’Iva;
  • Le imposta ipotecaria sono dovute in misura fissa di € 50,00 ciascuna per gli atti soggetti ad imposta di registro. Mentre l’imposta è di € 200,00 per gli atti soggetti ad IVA

Per poter beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, l’acquirente dell’immobile deve essere in possesso di alcuni requisiti, attestate con apposita dichiarazione da inserire nel rogito notarile di compravendita.

In particolare, l’acquirente dell’immobile dovrà dimostrare i seguenti aspetti:

  1. Presupposto negoziale dell’acquisto;
  2. Presupposto legato all’ubicazione dell’immobile;
  3. Non sia titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune;
  4. Avere o stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui si desidera acquistare l’immobile;
  5. Non essere titolare di abitazioni in tutto il territorio nazionale acquistati con agevolazioni o venderle entro 1 anno in caso di possesso;
  6. L’immobile acquistato non sia considerato di lusso cioè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

L’acquisto dell’immobile abitativo deve avvenire attraverso un atto negoziale tra più soggetti. In particolare deve trattarsi di:

  • «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione»; nonché di
  • «atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse»;

Tali atti possono essere indifferentemente stipulati mediante atti pubblici, atti giudiziari, scritture private autenticate o scritture private non autenticate presentate per la registrazione.

L’acquirente deve attestare :

  • L’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza. Oppure, se diverso, in Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività. Ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende. Ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano;
  • Di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • Di non essere titolare anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.

 



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