ROTTAMAZIONE QUATER CHI PUÒ ADERIRE

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il 10 febbraio 2023, ha chiarito chi può accedere alla Rottamazione Quarter nel 2023 e molti altri dubbi che assillano i contribuenti.

La buona notizia è che tutti possono beneficiare della nuova tregua fiscale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023: in particolare, chi non è riuscito a inviare ladomanda per la Rottamazione ter, chiusa alla fine dell’anno scorso e deve ancora saldare i carichi di riscossione affidati all’agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Rientrano nella nuova pace fiscale anche i cittadini che, nei primi giorni di dicembre, hanno tentato di pagare i debitirimanenti ma a causa di un malfunzionamento del servizio onlinedell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non ci sono riusciti

Le domande per la definizione agevolata delle cartelle possono essere inviate entro il 20 aprile di quest’anno e la prima rata (o la rata unica) deve essere saldata il 31 luglio 2023.

Capiamo subito chi può accedere alla nuova Rottamazione delle cartelle 2023 e quali sono le scadenze da rispettare, nel corso dell’anno, per essere in regola con i pagamenti.

I cittadini interessati possono inoltrare la richiesta per la definizione agevolata delle cartelle tramite apposito form online entro il 30 aprile 2023.In questo modo, i contribuenti possono sanare i debiti accumulati dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 nei confronti di un Ente statale e affidati alla riscossione da parte dell’agente Ex Equitalia, ora ADER.

Possono inoltrare la domanda anche i cittadini che devono saldare:

  • cartelle non riassorbite in precedenti rottamazioni che risultano, di conseguenza, decadute per mancato pagamento;
  • oppure cartelle non pagate in caso di oggettivo impedimento, dovuto al malfunzionamento dei servizi telematici.

La sanatoria prevista dal Governo nel 2023 (art. 1, commi 231 – 252 della Legge n. 197/2022) prevede di rottamare oltre alle cartelle di pagamento, anche gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS.

Ciò significa che la pace fiscale 2023 riguarda le somme non pagate relative a:

  • imposte quali Irpef, Ires, IVA;
  • tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU);
  • bollo e multe dell’auto.

Non rientrano nella tregua fiscale 2023, i carichi affidati all’agente della riscossione prima del 1° gennaio 2020 e dopo il 30 giugno 2022. Ma anche i carichi per:

  • crediti che derivano da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe e sanzioni pecuniarie da provvedimenti o sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle spettanti per violazioni tributarie;
  • sanzioni per obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
  • dazi doganali e IVA all’importazione (rispetto all’ex art. 5 del D.L. n. 119/2018);
  • risorse tradizionali proprie (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014);
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015).

 

 

 



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