LEGGE DI BILANCIO 2022 NUOVI SCAGLIONI IRPEF

Con la legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/21) cambiano gli scaglioni IRPEF che vengono rimodulati. Si tratta di una anticipazione di una più grande riforma generale della disciplina fiscale. Dal primo gennaio 2022, infatti, è entrata in vigore la prima parte della riforma fiscale programmata dal Governo. L’obiettivo principale dell’ultima manovra è quello di ridurre la pressione fiscale per il ceto medio, e al centro della riforma vi è in particolar modo l’IRPEF. Si tratta di uno degli elementi cardine individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per incentivare la ripresa economica del Paese.

L’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è un’imposta progressiva: vuol dire che la quota percentuale di reddito assorbita dall’imposta aumenta in proporzione al reddito stesso. Questo risultato è ottenuto con l’applicazione di aliquote crescenti sui diversi scaglioni di reddito ed inoltre di deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve essere corrisposta da tutte le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono le previste tipologie di reddito. Ai sensi dell’art. 1 del TUIR, presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie previste dall’art. 6 del TUIR:

  • Redditi fondiari (artt. 25 – 43 del TUIR);
  • Redditi di capitale (artt. 44 – 48 del TUIR);
  • Redditi di lavoro dipendente (artt. 49 – 52 del TUIR);
  • Redditi di lavoro autonomo (artt. 53 – 54 del TUIR);
  • Redditi d’impresa (artt. 55 – 66 del TUIR);
  • Redditi diversi (artt. 67 – 71 del TUIR.       residenti sono assoggettati ad imposizione anche per i redditi prodotti all’estero, mentre i soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 co. 1 del TUIR).

I soggetti residenti sono assoggettati ad imposizione anche per i redditi prodotti all’estero, mentre i soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 co. 1 del TUIR).

Ai sensi dell’art. 11 co. 1 del TUIR (modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n. 234/2021), le aliquote IRPEF sono le seguenti a partire dal 1° gennaio 2022:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA IRPEF
Fino a 15.000 euro di reddito 23%
Da 15.000 euro a 28.000 euro di reddito 25%
Da 28.000 euro a 50.000 euro di reddito 35%
Oltre 50.000 euro di reddito 43%

Le aliquote IRPEF indicate sono applicabili a partire dal periodo di imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi P.F. 2023). Tuttavia, occorre tenere conto del principio di cassaallargato” di cui all’art. 51, co. 1 e 52 del TUIR, secondo il quale i compensi da lavoro dipendente relativi all’anno precedente ed incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo rientrano nel reddito dell’anno precedente.



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