DECRETO FESTIVITA': STATO EMERGENZA AL 31/03/22

Il Decreto Festività pubblicato in GU n 305 e in vigore dal 25.12 reca nuove regole per green pass,  e feste.

Con il Decreto Festività si prevede che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Inoltre, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass scende dagli attuali nove mesi a sei mesi.

Per quanto riguarda le mascherine si prevede che dalla data del 25 dicembre 2021 e fino al  31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione delle  vie  respiratorie,  anche  nei  luoghi  all’aperto, trova applicazione anche in zona bianca.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,

  • per gli spettacoli aperti al pubblico 
  • che si  svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo 
  • e in altri locali assimilati,
  • nonché per gli  eventi e  le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, 

è fatto obbligo  di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo FFP2.

Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
L’obbligo di mascherine FFP2 si applica, dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022 anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il Decreto Festività prevede inoltre che:

  • dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19, il consumo di cibi e bevande  al  banco,  al  chiuso,  nei  servizi  di ristorazione, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n. 87, è consentito  esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  delle certificazioni verdi COVID-19,  di  cui  all’articolo  9,  comma  2, lettere a), b) e c-bis),
  • dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i  concerti che implichino  assembramenti  in spazi aperti,
    nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
  • Per quanto riguarda le disposizioni di accesso alle RSA dei visitatori si prevede quanto segue:

    • a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali,socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito  esclusivamente  ai soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al ciclo vaccinale primario,
    • l’accesso ai locali è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a  seguito  del completamento del  ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che  attesti  l’esito negativo  del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore precedenti l’accesso.

 

 



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