- 14 ottobre 2021
- Postato da: studimpresa
- Categoria: Il nostro Blog
iN questo periodo tanti operatori del settore a proporre lavori usufruendo del Superbonus, facendolo vedere come una manna da cielo e nsssuno però evidenza i fattori negativi, perché come ogni cosa c è il lato positivo e negativo.
In questo primo periodo di applicazione gli operatori del settore si sono scontrati con difficoltà che ne hanno fortemente limitato l’applicazione. Infatti ci ha pensato la Maggioli Editore nella collana FiscoeTasse Superbonus 110: Come evitare e gestire il contenzioso dopo aver ripercorso i tratti salienti della normativa e prassi emanata ad oggi, si sofferma sui Profili di Responsabilità, ricordando che l’art. 121 del Decreto Rilancio prevede ai commi 5 e 6 che
“Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’ articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.”
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i controlli da parte della stessa saranno nei confronti dei soli beneficiari della detrazione, ossia dei soggetti che eseguono gli interventi e sostengono le relative spese, mentre i fornitori e i cessionari – al di fuori dell’ipotesi di concorso – risponderanno soltanto per il caso di non corretto utilizzo del credito d’imposta.
Pertanto, da un lato, anche qualora il contribuente opti per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito” non vengono parimenti cedute le sue responsabilitàscaturenti dagli eventuali errati presupposti di accesso alla detrazione fiscale. Dall’altro lato, i fornitori e i soggetti cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (mediante lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito”), sempre che, nei controlli eseguiti dall’Enea o dall’Agenzia delle Entrate, il cessionario sia in buona fede, giacché – come appena visto – il recupero della detrazione avviene nei confronti del beneficiario, salvo il concorso nella violazione.
L’ebook affronta quindi le recenti semplificazioni intervenute con la Legge 29 luglio 2021, n. 108 con la previsione che anche gli interventi su parti strutturali e prospetti degli edifici sono suscettibili di realizzazione mediante semplice CILA ed affronta nel prosieguo i casi in cui si puo’ incorrere nella decadenza del beneficio.
Al capitolo 3 affronta quindi gli aspetti penali nei quali si puo’ incorrere stante la natura e l’entità del beneficio nella misura del 110%, che rappresenta un unicum tra gli incentivi introdotti dal Legislatore: è proprio questa unicità del quantum che potrebbe indurre molti a commettere illeciti pur di ottenere una detrazione fiscale maggiore di quella che sarebbe dovuta, ovvero l’ottenimento senza possederne i requisiti.