SCONTRINO ELETTRONICO

SCONTRINO ELETTRONICO
ACCORGIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE .

Con  il provvedimento del 20 dicembre 2019 aggiunge dettagli sulla dichiarazione di conformità dei modelli di registratori telematici necessari per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e l’Agenzia delle Entrate interviene per diffondere informazioni e istruzioni sul nuovo
nuovo sistema e per gli ultimi accorgimenti sulle date di scadenza da rispettare.
In particolare, con il provvedimento numero 1432217 del 20 dicembre 2019 si interviene sul processo di riconoscimento della conformità dei registratori telematici perché i produttori abbiano tempo fino al 30 giugno 2020 per presentare la dichiarazione.
Non solo i commercianti e i consumatori si preparano all’arrivo dello scontrino elettronico, ma anche l’amministrazione finanziaria si prepara con due binari per la comunicazione ai soggetti coinvolti.
Da un lato una divulgazione semplificata delle informazioni principali sull’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, dall’altro nuove indicazioni tecniche.
Il provvedimento del 20 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate porta novità sul processo di riconoscimento della conformità dei registratori telematici: si adegua in modo tale che i produttori, entro la scadenza del 30 giugno 2020, possano dichiarare che i modelli, già approvati con provvedimento del 28 ottobre 2016 a sua volta modificato con provvedimento del 18 aprile 2019, siano in linea con le novità che riguardano la trasmissione dei dati per la lotteria degli scontrini e con le altre modifiche alle specifiche tecniche.
Il documento riporta, inoltre, le istruzioni per dichiarare la conformità degli apparecchi all’ Agenzia delle Entrate.
Deve essere inviata un’unica comunicazione con i dati che segue:gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell’Agenzia delle entrate;la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle specifiche tecniche stabilite;la dichiarazione che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale



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