SOSPENSIONE MUTUO CON IL DECRETO CURA ITALIA

Sospensione mutuo prima casa per dipendenti e autonomi

Già con il DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era stato prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni.Con il nuovo decreto “Cura Italia” (18/2020) è stata allargata tale possibilità anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale.Potrà presentare la domanda di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007) il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per tutto l’anno 2020. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.Sfortunatamente, per tale specifica misura non è ancora proponibile la domanda da indirizzare tramite la propria banca: bisognerà infatti attendere ancora l’emanazione dei provvedimenti attuativi che fisseranno i necessari chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni. Non è infatti ancora chiaro quale sarà la documentazione da allegare alla domanda ai fini dell’accesso, se sarà necessario allegare il modello Isee o se sarà viceversa necessaria (come probabile) una semplice autocertificazione.Per il periodo di sospensione, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento. Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.



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