- 24 gennaio 2022
- Postato da: studimpresa
- Categoria: Il nostro Blog, In Primo Piamo
Il lavoratore autonomo occasionale è colui che, dietro corrispettivo, svolge un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del datore di lavoro e – aspetto essenziale – in via del tutto occasionale. Se mancasse l’occasionalità egli sarebbe un lavoratore dipendente e come tale dovrebbe essere inquadrato.
Affinché si possa parlare di «lavoro autonomo occasionale» sono quindi necessari i seguenti presupposti:
- l’assenza di un vincolo di subordinazione e/o coordinazione: il datore di lavoro non può cioè stabilire, nel dettaglio, le modalità di svolgimento della prestazione, dovendo lasciare l’autonomia al prestatore dell’opera;
- l’occasionalità della prestazione che, pertanto, non deve essere abituale e/o possedere i requisiti della professionalità e della prevalenza (che porterebbero all’apertura di una posizione Iva).
Indipendentemente dal settore di svolgimento dell’attività e dal compenso ricevuto, il prestatore d’opera occasionale che supera un reddito annuo di 5.000 euro, è tenuto a iscriversi alla Gestione Separata dell’Inps. In tal caso, l’importo eccedente sarà assoggettato al normale contributo previdenziale.
Se la prestazione è resa nei confronti di un soggetto sostituto d’imposta, il reddito del prestatore d’opera sarà sottoposto a una ritenuta alla fonte (20%) che verrà ovviamente operata dal committente (datore di lavoro).
l lavoro autonomo occasionale è diverso dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa (il cosiddetto co.co.co.): quest’ultimo infatti rientra nel lavoro «parasubordinato» mentre il primo, data l’assenza del coordinamento con l’attività del committente e di un inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, è a tutti gli effetti un lavoro autonomo. Rispetto però al lavoro autonomo abituale, il lavoro autonomo occasionale ha carattere episodico, sporadico.
La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro finalizzato a «svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive» nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere pertanto anticipato da una «preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavorocompetente per territorio», comunicazione che deve chiaramente effettuare il committente (ossia il datore di lavoro).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di comunicazione riguarda solo i committenti imprenditori e fa riferimento ai rapporti avviati dopo il 18 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale,eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro finalizzato a «svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive» nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere pertanto anticipato da una «preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio», comunicazione che deve chiaramente effettuare il committente (ossia il datore di lavoro).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di comunicazione riguarda solo i committenti imprenditori e fa riferimento ai rapporti avviati dopo il 18 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.
La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva all’ITL:
- i rapporti per i quali sussistono già delle procedure di comunicazione espressamente disciplinate dalla legge (es.: i rapporti di lavoro di natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 – conv. da L. n. 608/1996- e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”);
- le professioni intellettuali in quanto oggetto dell’apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva. L’INL specifica al riguardo che se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione.
La comunicazione va inviata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio (ossia ove si svolge la prestazione).
Quanto al mezzo da utilizzare, la comunicazione può avvenire alternativamente mediante:
- sms;
- email.
Quanto alla posta elettronica non è necessario usare la Pec. Basta un’email ordinaria da inviare allo specifico indirizzo messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale (la nota 29/2022 fornisce l’elenco, ad esempio: ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it ).
È opportuno conservare copia della comunicazione, da esibire in caso di ispezione.
La comunicazione deve indicare obbligatoriamente (a pena di invalidità della stessa):
- dati identificativi del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, secondo le indicazioni dell’INL sarà necessario effettuare una nuova comunicazione
n caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non è prevista la procedura di diffida.
È altresì prevista la sanzione della sospensione dell’attività, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.