- 27 dicembre 2021
- Postato da: studimpresa
- Categoria: Il nostro Blog, In Primo Piamo
Il Decreto Festività pubblicato in GU n 305 e in vigore dal 25.12 reca nuove regole per green pass, e feste.
Con il Decreto Festività si prevede che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Inoltre, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass scende dagli attuali nove mesi a sei mesi.
Per quanto riguarda le mascherine si prevede che dalla data del 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, trova applicazione anche in zona bianca.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
- per gli spettacoli aperti al pubblico
- che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo
- e in altri locali assimilati,
- nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto,
è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
L’obbligo di mascherine FFP2 si applica, dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022 anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Il Decreto Festività prevede inoltre che:
- dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),
- dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti,
nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. -
Per quanto riguarda le disposizioni di accesso alle RSA dei visitatori si prevede quanto segue:
- a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali,socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario,
- l’accesso ai locali è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.