- 10 novembre 2021
- Postato da: studimpresa
- Categoria: Il nostro Blog, In Primo Piamo
Con provvedimento n.305784 recante le regole per richiedere il contributo a fondo perduto per le Start up Emanato in data 8 novembre 2021 e pubblicato il 9.11 recante le regole per richiedere il contributo a fondo perduto per le Start up (art 1-ter del DL n. 41/2021)
Ricordiamo che è il Decreto Mef pubblicato in Gazzetta ufficiale n 264 del 5 novembre 2021 a contenere le disposizioni attuative dell’art. 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, concernente il riconoscimento di un contributo a fondo perduto dell’importo massimo di 1.000 euro a favore:
- dei soggetti titolari di reddito d’impresa residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
- che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2018
- ma la cui attività economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell’anno 2019,
- in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal predetto art. 1-ter
- ossia recita l’art 1-ter “ai quali NON spetta il contributo di cui all’articolo 1 del dl 41 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 NON è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1″
Per ottenere il contributo a fondo perduto e ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro (di cui all’art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4) i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate secondo le modalità definite con il Provvedimento delle Entrate n 305784 dell’8 novembre.
L’istanza, da presentare dal 9 novembre e fino al 9 dicembre può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” e va predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento di cui si tratta è approvato l’allegato modello con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 1.000 euro.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
In particolare, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il settore di attività in cui opera il richiedente;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
- la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
- l’indicazione che i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto non sono superiori a 10 milioni di euro;
- l’indicazione che al richiedente non spetta il contributo previsto dall’art.1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’analogo ammontare dell’anno 2019;
- l’indicazione che il richiedente ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e ha iniziato l’attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel corso del 2019;
- la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;
- la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
Attenzione, l’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
L’istanza contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese appartenenti all’impresa unica del richiedente.