- 6 aprile 2020
- Postato da: studimpresa
- Categoria: Il nostro Blog
Nessun commento
Credito d’imposta per botteghe e negozi C/1 soltanto agli esercenti in regola con l’affitto di marzo e costretti a chiudere per decreto.
La circolare omnibus dell’Agenzia delle Entrate sul decreto Cura Italia, la n.8/E del 3 aprile (al punto 3.1),
chiarisce i termini e i requisiti per accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione per immobili accatastati
come C/1 per negozi e botteghe.
Diversamente da quanto previsto nel decreto legge 18/2020 all’art. 65 secondo il Fisco il bonus è accessibile
soltanto dai contribuenti in regola con l’affitto di marzo, inoltre la circolare esclude dal credito d’imposta i canoni
relativi ai contratti di locazione di immobili accatastati diversamente da quelli C/1.
Secondo il documento, non sono agevolabili “i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie
catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8“.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo
2020 utilizzando il Modello F24, con il codice tributo 6914 (Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi0
articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Infine la circolare chiarisce che i n base al comma 2 articolo 65 del decreto, il credito d’imposta non si applica alle
attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, quindi non possono
beneficiarne le attività rimaste aperte.