Nuove assunzioni con maxi-deduzione, i chiarimenti dell’Agenzia per le imprese e i professionisti

Pubblicata oggi, 20 gennaio 2025, la circolare n. 1, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate Vincenzo Carbone, fornisce indicazioni sull’applicazione dell’agevolazione introdotta dall’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023, estesa fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024). Di seguito si riportano i passaggi di maggiore interesse del documento di prassi.

Possono accedere al beneficio per le nuove assunzioni i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo abituale. Tra i titolari di reddito d’impresa ammessi al beneficio ci sono i soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, le società e gli enti non residenti, le società di persone ed equiparate e le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali. Sono inclusi anche i non residenti che producono un reddito di lavoro autonomo o di impresa in Italia.

Non possono beneficiare dell’agevolazione i datori di lavoro titolari di redditi non classificabili come reddito d’impresa o di lavoro autonomo abituale, come gli imprenditori agricoli che producono solo reddito agrario. L’agevolazione è valida solo se i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni precedenti al primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Non beneficiano dell’agevolazione i soggetti in procedure di liquidazione, mentre sono ammessi quelli in risanamento aziendale. Il beneficio non è per chi non determina il reddito in modo analitico.

La circolare specifica che i datori di lavoro devono effettuare una verifica per determinare il diritto alla maggiorazione. I beneficiari devono verificare che al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia avvenuto un incremento occupazionale e un incremento occupazionale complessivo. È necessario che l’aumento del numero di lavoratori a tempo indeterminato sia accompagnato da un aumento del numero di lavoratori, anche a tempo determinato.

L’incremento occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni in società controllate o collegate. La circolare chiarisce il concetto di gruppo interno e le modalità di calcolo delle assunzioni in questi casi. Vengono anche indicate modalità di calcolo dell’incremento occorrente in specifiche situazioni, come cessioni di contratti di lavoro o trasferimenti di aziende.

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del 20% del costo riferito all’incremento occupazionale per la deducibilità dal reddito. Tale costo è minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale. La maggiorazione è del 30% per categorie di lavoratori meritevoli di tutela, come le persone con disabilità e le donne vittime di violenza.

Le modalità di calcolo della maggiorazione vengono chiarite per i neoassunti e per gli enti non commerciali. Infine, anche alla luce della proroga dell’agevolazione per i periodi 2025, 2026 e 2027, si conferma che non si deve considerare la maggiorazione nella determinazione dell’imposta per i calcoli degli acconti.



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