VERSAMENTO ACCONTO IVA ENTRO IL 27 DICEMBRE

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare, con modalità telematiche, l’importo dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno

Si inserisce tra Natale e San Silvestro l’ultimo degli anticipi d’imposta: è l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto e va versato entro venerdì 27 dicembre. Devono pagarlo tutti i titolari di partita Iva, con diverse eccezioni, tra cui i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. In ogni caso, l’acconto non si versa se l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro.

Chi versa e chi no
Sono obbligati al pagamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne, come anticipato, coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Sono, invece, esonerati dal versamento coloro che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.
Ad esempio, è il caso dei contribuenti che:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i produttori agricoli (articolo 34, comma 6, del decreto Iva – Dpr n. 633/1972)
  • i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva

La misura dell’acconto
Le variabili che influiscono sulla determinazione dell’importo da versare come anticipo sono sostanzialmente due: la periodicità adottata dal contribuente e il metodo di calcolo, scelto tra lo storico, il previsionale e l’analitico. Una scelta che va fatta, sostanzialmente, in base alla convenienza del singolo contribuente.

Quando la preferenza cade sul metodo storico, che è il più selezionato perché a basso rischio, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato – o che avrebbe dovuto essere effettuato – per il mese di dicembre o l’ultimo trimestre dell’anno scorso.

In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d’imposta risultante:

  • dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023, per i contribuenti mensili
  • dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Redditi 2024, per i trimestrali
  • dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno scorso, per i trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).

Se, invece, si sceglie il metodo previsionale, il sentiero è meno sicuro, poiché l’operazione di calcolo prende le mosse da un’ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d’affari minore rispetto all’anno precedente. L’ammontare dell’acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall’ultima liquidazione periodica 2024 o dalla dichiarazione annuale.

Anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2024 è uguale all’88 per cento.

Quando, infine, il calcolo segue le regole del metodo analitico, la percentuale dell’acconto sale al 100% dell’imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2024, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell’ipotesi di trimestrali. Optando per questo metodo, in sostanza, emerge il reale debito d’imposta accumulato fino a quella data.

E se cambia la periodicità…
Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2023:

  • da trimestrale a mensile, il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari a un terzo dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale per il 2023
  • da mensile a trimestrale, l’anticipo dell’88% va determinato in base alla somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Il pagamento
Il versamento dell’acconto va effettuato utilizzando il modello di F24, da presentare in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.
Nel modello vanno riportati i codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti mensili
  • 6035, per quelli trimestrali.

L’anno di riferimento da indicare è il 2024.

A questo proposito, ricordiamo che quanto versato potrà essere sottratto dall’imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2025), al quarto trimestre 2024 per i trimestrali speciali (versamento entro il 16 febbraio 2025), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2024 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2025).

Un caso particolare
I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr 633/1972) devono determinare diversi acconti per ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni d’imposta. Fatto questo, l’anticipo consiste nella somma dei dati relativi alle differenti attività, compensando gli importi a debito

Fonte Fisco Oggi 



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