Legge di bilancio 2025

L’ultimo Bilancio (legge n. 207/2024) ha reso strutturale la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento) già prevista per il 2024 dal Dlgs 216/2023. Inoltre, ha aumentato a 1.955 euro la detrazione per i redditi da lavoro dipendente inferiori a 15mila euro, ampliando il perimetro della “no tax area” per i redditi fino a 8.500 euro, anch’essa stabilita dallo stesso decreto legislativo. Di conseguenza, ha adeguato l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno per valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia.

La norma, alla lettera a), esordisce con lo stabilizzare le tre aliquote Irpef già previste, come detto, dal decreto 216/2023, quindi, conferma, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, che:

  1.  fino a 28mila euro di reddito, si applica l’aliquota del 23%
  2.  oltre i 28mila e fino a 50mila euro, quella del 35%
  3.  oltre i 50mila euro, la più alta del 43 per cento.

È, pertanto, definitivamente depennata l’aliquota del 25% che, fino al 2023, si è applicata allo scaglione di reddito compreso tra 15mila e 28mila euro.
A questo sistema è necessario aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo.

Le stesse devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.

Lo stesso comma, alla lettera b), prevede l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione per i redditi da lavoro dipendente inferiori a 15mila euro.

Per neutralizzare gli effetti della rimodulazione della detrazione da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’Irpef, nell’ottica di una riduzione del cuneo fiscale, il legislatore, al comma 3, ha previsto che l’importo da prendere in considerazione per valutare la spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Dal 2025 il taglio del cuneo fiscale viene affidato a nuove misure agevolative.
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20mila euro, l’ultimo Bilancio riconosce ai titolari, a eccezione dei percettori di redditi da pensione, un contributo esente, calcolato in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito. Mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro prevede una detrazione pari a mille euro per redditi fino a 32mila euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32mila euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40mila (commi 4, 5 e 6).

Il bbonus destinato ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, si determina applicando al reddito una percentuale pari al:

  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
  • 5,3% se lo stesso reddito è superiore a 8.500 ma non a 15mila euro
  • 4,8% se è superiore a 15mila (comma )

Visto quanto in precedenza il comma 6 stabilisce che per i soli lavoratori dipendenti con reddito superiore ad €20.000,00 , un contributo esente, calcolato in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito. Mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro prevede una detrazione pari a mille euro per redditi fino a 32mila euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32mila euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40mila (commi 4, 5 e 6).

In questo quadro di novità, anche per le detrazioni ci sono tante novità .

Infatti il comma 10, l’introduzione nel Tuir del nuovo articolo 16-ter, che limita la fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrando l’importo ammissibile in base al reddito percepito (superiore o meno a 100mila) e al numero di figli presenti nel nucleo familiare (assenza di figli, presenza di uno, due, o più di due più figli, con o senza disabilità), fermo restando il limite disposto da ciascuna norma agevolativa prevista dal predetto Tuir o da altre disposizioni (commi 2 e 3 del nuovo articolo 16-ter).

Dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese ammesse in detrazione sono previste delle esclusioni, come alcune tipologie di spese sanitarie (previste dall’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir), le somme detraibili in quanto investimenti in start-up(articoli 2929-bis Dl n. 17/2012) e in Pmi innovative (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, Dl n. 3/2015), mentre per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Tuir) o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono esclusi dal calcolo anche gli interessi passivi e altri oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui (previsti dal Tuir, all’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter) contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione (detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis)), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili ai sensi dell’articolo articolo 16-bis o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Anche le detrazioni per i carichi familiari hanno subito delle modifiche infatti le detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 (comma 11, lettera a), n. 1), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del Tuir).

Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro (comma 11, lettera a), n. 2) per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero (comma 11, lettera b).

Successivamente il comma 13 aumenta il limite detraibile delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione che passa, per ciascun alunno, da 800 euro (importo previsto dall’anno di imposta 2019, dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del Tuir) a 1000 euro.
Tale disposizione si applica nei casi di frequenza di scuole sia statali sia paritarie private e degli enti locali (individuati dall’articolo 1 della legge n. 62 del 2000).

 

 

 

 

 



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